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1000-1000-330 / NEWSLETTER FISCALE 16 - 30 APRILE 2007

 

ACCERTAMENTI BANCARI - Nel mirino anche i conti dei figli

 

La Cassazione con la Sentenza n. 7957 del 30 marzo 2007 ha stabilito che è onere del contribuente, e non dell’Amministrazione finanziaria, dimostrare che non esiste connessione tra movimenti bancari e reddito a lui ascrivibile, anche qualora si tratti di conti correnti bancari intestati ai propri familiari e dei quali il soggetto ha la disponibilità operativa.
Con la stessa pronuncia la Corte ha statuito che non è possibile estendere il giudicato formatosi in merito ad altre tipologie di imposte, se l’accertamento ha alla base una difforme fattispecie imponibile generatrice dell’obbligazione tributaria.
Nel caso di specie l’ufficio locale aveva notificato al contribuente un avviso di accertamento emesso a seguito di una verifica operata dalla Guardia di Finanza, fondata sulla movimentazione di conti correnti bancari intestati, oltre che al contribuente stesso, anche al figlio, e per i quali il soggetto disponeva di delega a operare.
Avverso questo avviso il contribuente proponeva ricorso innanzi ai giudici di merito di primo grado, i quali annullavano l’atto impugnato.
L’appello dell’Amministrazione finanziaria in Commissione tributaria regionale non aveva prodotto effetti. Da qui il ricorso in Cassazione.
La controversia oggetto dell’attenzione dei giudici interessa sia la previsione dell’art. 32 D.P.R. n. 600/1973 (il quale in materia di accertamento delle imposte sui redditi, prevede la possibilità da parte degli uffici di invitare i contribuenti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento), sia l’estensione del giudicato formatosi con riferimento ad altre imposte.
La Commissione tributaria regionale respingendo il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, rilevava che l’ufficio non aveva tenuto conto delle deduzioni svolte dal contribuente nel corso del procedimento, né tantomento aveva fornito la prova della connessione tra i movimenti bancari e il reddito a lui ascrivibile.
In questo senso i giudici di secondo grado facevano gravare l’onere della prova sull’ufficio e non sul contribuente, estendendo a quest’ultimo il giudicato formatosi in sede di accertamento dell’Iva.
Queste conclusioni non sono state accolte dalla Cassazione, che ha evidenziato da una parte che l’onere della prova relativa alla connessione tra movimenti bancari e reddito ascrivibile al contribuente grava su quest’ultimo, e dall’altra che l’estensione del giudicato può essere attuata solo qualora la fattispecie generatrice delle imposte sia la medesima.
Per quanto concerne l’onere della prova la Cassazione ha precisato che la presunzione di cui all’art. 32 D.P.R. n. 600/1973 prevedendo "l’invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari", non impone all’ufficio un obbligo specifico, ma attribuisce una facoltà, la cui applicazione deve avvenire in piena discrezionalità.
Partendo da questo presupposto ne deriva la conseguenza che il mancato esercizio di questa facoltà non può causare l’illegittimità della verifica, né può determinare la trasformazione della presunzione legale in una presunzione semplice, con la possibilità da parte del giudice di valutare liberamente la gravità, la precisione e la concordanza della stessa, con il conseguente onere dell’ufficio impositore di fornire ulteriori elementi di riscontro.
Questo principio ha rilevato la Corte prescinde dall’intestazione dei conti correnti, se gestiti dallo stesso contribuente.
La disponibilità operativa comporta l’estensione della presunzione di appartenenza dei relativi redditi anche ai conto correnti intestati ai familiari, in quanto la sostanziale disponibilità del conto prevale sulla formale intestazione dello stesso, ferma restando la possibilità per il contribuente di controdedurre sulle operazioni svolte su questi conti, tramite fatti suscettibili di apprezzamento da parte del giudice.
In merito all’estensione del giudicato esterno formatosi su rapporti afferenti un’altra imposta la Cassazione ha statuito che questa estensione è possibile solo qualora si tratti della stessa fattispecie generatrice dell’obbligazione tributaria.
Nella fattispecie trattandosi di diverse imposte, con diverse fattispecie imponibili, non è possibile procedere all’estensione della sentenza resa in materia di Iva, in quanto per applicare un giudizio formatosi in un altro processo occorre l’identità delle questioni decise.

Per approfondimenti normativi:
- Cassazione Sentenza n. 7957 del 30 marzo 2007;
- art. 32 D.P.R. n. 600/1973.


Documentazione tratta dalla Newsletter periodica della Esa Software S.p.A. - Rimini / Gruppo 24Ore


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