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1000-1000-329 / NEWSLETTER FISCALE 16 - 30 APRILE 2007

 

AREA EDIFICABILE - Cessione da parte di imprenditore agricolo

 

La Commissione tributaria regionale Piemonte con la Sentenza n. 11/28/07 del 26 marzo 2007 ha fornito chiarimenti in merito ad importanti aspetti rispetto alla problematica del trattamento fiscale (Iva o Registro) della cessione di terreni edificabili da parte di imprenditori agricoli.
La vicenda trae origine da un accertamento mediante il quale l'ufficio recuperava come imponibile Iva il corrispettivo di una vendita di terreni edificabili, ma in precedenza agricoli, che il cedente aveva ricevuto in eredità, e che all'atto dell'alienazione erano stati assoggettati ad imposta di registro in misura proporzionale. Il contribuente sosteneva tra l'altro che il modo di acquisto escludesse i terreni stessi dall'ambito Iva, facendoli ricadere nella sfera personale del venditore.
L'ufficio aveva resistito richiamando la Risoluzione 137/2002 dell'Agenzia delle Entrate, fondata a sua volta su sentenze della Cassazione (nn. 10943/1999 e 3987/2000), in base alla quale il vincolo di strumentalità all'attività agricola non viene meno, anche in caso di cessione di terreni edificabili, con la conseguenza che la relativa cessione debba ritenersi inerente all'esercizio dell'impresa.
Come ribadito dalla Risoluzione n. 54/2007, ai fini dell'assoggettabilità ad Iva occorre che si verifichino le due seguenti condizioni:
- il terreno da cedere deve essere totalmente edificabile;
- il terreno deve essere stato utilizzato dal cedente nell'ambito della propria attività di produttore agricolo.
Solo in presenza di entrambe le condizioni la cessione è soggetta a Iva, altrimenti vi è l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.
La Commissione tributaria provinciale di Torino aveva accolto le tesi del contribuente, pertanto l'ufficio aveva proposto appello evidenziando l'illogicità dell'iter logico-giuridico contenuto nella sentenza, nel momento in cui si affermava che i terreni alienati erano estranei all'esercizio dell'impresa per il solo fatto di essere stati acquisiti mortis causa.
La Commissione tributaria regionale interessata della questione ha stabilito come l'acquisto per via ereditaria non conferisca un particolare status giuridico al bene, il quale entra a far parte indifferenziata del patrimonio dell'avente causa; da qui deriva una presunzione di inerenza del terreno all'attività imprenditoriale agricola dell'erede.
Questa presunzione "non basta a fornire la prova piena dell'inerenza suddetta, ma basta ad invertire l'onere della prova, gravandone la parte appellata"; il contribuente avrebbe dovuto dimostrare l'esclusione del bene dall'attività imprenditoriale.
I giudici dopo aver evidenziato che l'estraneità può ben sussistere, ma che (in base all'inversione dell'onere della prova) nel caso in questione non fosse stata provata; hanno ritenuto che trattandosi di vendita il modo di acquisto dei beni fosse del tutto irrilevante, atteso che l'inerenza del terreno all'attività imprenditoriale agricola deriva non dalla modalità di acquisto, ma dalla destinazione effettiva, successivamente all'acquisto. L'importante principio che ne emerge è quello per cui i beni acquisiti con una modalità che esclude l'assoggettabilità ad Iva, possono essere sottoposti all'imposta in fase di vendita degli stessi, in quanto inerenti all'attività imprenditoriale, a meno che il cedente non provi la non strumentalità degli stessi.

Per approfondimenti normativi:
- Cassazione sentenza n. 11/28/07 del 26 marzo 2007;
- Risoluzione Agenzia Entrate n. 137/2002;
- Cassazione sentenza n. 10943/1999;
- Cassazione sentenza n. 3987/2000.


Documentazione tratta dalla Newsletter periodica della Esa Software S.p.A. - Rimini


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