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1000-1000-328 / NEWSLETTER FISCALE 16 - 30 APRILE 2007

 

SPESE PUBBLICITA' - Acquisto espositori

 

L’acquisto di espositori monomarchio è un costo gestionale La valutazione delle spese muta se non sussiste relazione immediata e diretta con i ricavi. I costi sostenuti da una società distributrice di orologi e gioielli per la fornitura alla propria rete commerciale di espositori monomarchio utilizzati per conferire maggiore visibilità alla merce esposta sono da considerarsi spese di gestione laddove gli espositori costituiscano strumento d’ausilio al venditore e siano diretti a massimizzare gli obiettivi di vendita.
E’ quanto emerge dal dispositivo del parere n. 6/2007 deliberato dal Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive in risposta ad un interpello formulato ai sensi dell’art. 21 Legge n. 413/1991 in merito alla qualificazione delle spese sostenute per l’acquisto di espositori da consegnare gratuitamente ai clienti dettaglianti, affinché siano utilizzati nel punto vendita per l’esposizione del prodotto.
La qualificazione contenuta nel parere rispecchia i canoni interpretativi consolidati nel tempo. La fattispecie mostra analogie con altre oggetto di valutazione da parte del Comitato.
L’interpellante riferisce di far parte di un gruppo statunitense e di operare nel settore della commercializzazione e distribuzione di orologi e gioielleria prevalentemente a dettaglianti presenti nel mercato italiano (negozi di orologi, gioiellerie, grandi magazzini).
Nell’istanza è chiarito che i marchi distribuiti dalla società sono internazionali e che l'allocazione dei prodotti avviene utilizzando strumenti pubblicitari e tecniche di merchandising, pianificate a livello di gruppo o imposte dai marchi licenziatari, in relazione ai diversi mercati e prodotti.
Dal momento che secondo quanto affermato dalla società l’andamento delle vendite dipende non solo dall’abilità di vendita dei rivenditori al pubblico e dalla corretta scelta degli stessi da parte della struttura commerciale, ma anche dalle modalità con le quali viene, dai negozianti, proposto ed esposto il prodotto al pubblico affinché lo stesso sia ben identificabile dal potenziale acquirente, l’istante consegna ai propri clienti, in aggiunta al prodotto da questi acquistato, e senza alcun addebito immediato, gli espositori da collocare nei punti vendita di loro appartenenza.
Gli espositori sono dei "visual displays o product displays" e hanno lo scopo di incrementare quello che in termini correnti viene comunemente definito come "sell out" ovvero la vendita del prodotto al pubblico da parte del negoziante. L’istante ha chiarito che l’espositore è utilizzabile solo per vendere la merce dello specifico marchio che lo contraddistingue, che viene consegnato al cliente successivamente all’ordine e alla consegna della merce, che non viene addebitato e non vi è obbligo di restituzione.
Alla luce di quanto illustrato l’istante sostiene che le spese sostenute per l’acquisto degli espositori medesimi da consegnare gratuitamente ai clienti dettaglianti, possano essere inquadrate tra quelle di pubblicità, di cui all’art. 108 comma 2 TUIR in quanto: la consegna avviene solo a clienti e solo a seguito di specifici ordini di acquisto, esiste un nesso di causalità tra il costo e la produzione del reddito in virtù della correlazione tra costo di acquisto e benefici derivanti dalla consegna degli stessi da parte dei rivenditori, il messaggio promozionale è rivolto in generale al consumatore finale al fine di sostenere il marchio e aumentare le vendite e non ad una ristretta categoria di soggetti, la consegna degli espositori ai clienti è una scelta di visual merchandising affinché la merce sia esposta in appositi spazi e sia immediatamente distinguibile da altri marchi e prodotti di orologeria e gioielleria, gli espositori hanno caratteristiche stilistiche tali da poter essere utilizzati solamente per l’esposizione della merce distribuita con il determinato marchio che li contraddistingue.
Questo interpello risolleva il tema della qualificazione delle spese di pubblicità e propaganda e spese di rappresentanza che costituiscono due tipologie di oneri aziendali soggetti a trattamento fiscale differenziato. Ai sensi dell’art. 108 comma 2 TUIR "le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi".
Il dibattito sulla qualificazione di un costo tra le spese di pubblicità ovvero tra le spese di rappresentanza richiede una preventiva definizione del concetto di inerenza.
Su questo aspetto la tendenza dell’Amministrazione finanziaria è stata quella di riconoscere l’inerenza non solo in relazione ai costi direttamente legati ai ricavi dell’impresa, ma in generale all’attività di quest’ultima, qualificando l’inerenza non meramente in base al più restrittivo requisito della necessarietà, ma al più ampio requisito per l’utilità dell’attività.
L’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto l’inerenza ad ogni onere sostenuto nell’interesse dell’attività dell’impresa, nella prospettiva di fornirle una qualche utilità anche se soltanto in via mediata e indiretta, ammettendo la deducibilità anche di costi e oneri in proiezione futura, quali le spese ai fini promozionali e quelle dalle quali possono derivare ricavi in successione di tempo.
Viceversa rientrano tra le spese non inerenti quelle motivate da finalità extra-aziendali, quelle sopportate nell’interesse dell’imprenditore, dei suoi familiari o di terzi ovvero, nel caso di società, nell’interesse dei soci o degli amministratori.
Il Comitato ritiene che nel caso di specie le spese prospettate siano da qualificare come spese gestionali. Secondo un consolidato orientamento (cfr. pareri n. 21/98, n. 24/99, n. 1/2001, n. 11/2003, n. 19/2004) quando il ricavo si connette direttamente all’assunzione di una spesa e questa possa reputarsi strumentale alla massimizzazione del fatturato di chi la sostiene, il legame causale tipizza il costo in modo che esso debba essere necessariamente sottratto alla qualificazione come spesa di pubblicità ovvero di rappresentanza ai sensi dell'art. 108 comma 2 TUIR (che delimitano l’ambito applicativo dell’interpello antielusivo e la legittimazione del Comitato a pronunciarsi) in quanto ascrivibile alla nozione di costo gestionale di cui all’art. 109 comma 5 TUIR. Questa conclusione non preclude la possibilità della diversa valutazione delle medesime spese qualora non sussistesse l'enunciata relazione immediata e diretta con i ricavi tipica dei costi gestionali.

Per approfondimenti normativi:
- Parere n. 6/2007;
- Parere n. 21/98;
- Parere n. 24/99,
- Parere n. 1/2001;
- Parere n. 11/2003;
- Parere n. 19/2004;
- artt. 108 e 109 TUIR.


Documentazione tratta dalla Newsletter periodica della Esa Software S.p.A. - Rimini


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