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1000-1000-327 / NEWSLETTER FISCALE 16 - 30 APRILE 2007

 

REVERSE CHARGE - I chiarimenti per le imprese consorziate

 

Con la Circolare n. 19/E del 4 aprile 2007 l’Agenzia delle Entrate alla luce delle difficoltà operative avanzate anche dalle associazioni di categoria, ha rettificato parzialmente quanto esposto nella Circolare n. 37/2006, emanata allo scopo di fornire chiarimenti in ordine all’applicazione dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori, prevista dall’art. 1 comma 44 Legge Finanziaria per il 2007, che ha sostituito il sesto comma dell’art. 17 D.P.R. n. 633/1972.
Con la Circolare n. 37/E l’Amministrazione finanziaria aveva sostenuto che in linea generale non si applicava il meccanismo del reverse charge in relazione all’effettuazione di prestazioni di servizi rese nel settore edile da società consorziate nei confronti del proprio consorzio; questo sia in ragione del fatto che per queste prestazioni di servizi sono i consorzi, nel caso in cui abbiano rilevanza esterna, ad essere i soggetti interlocutori dei terzi commissionari delle prestazioni di servizi in parola, ed a potere fatturare nei confronti dei terzi con il metodo dell’inversione contabile, sia poiché le operazioni in oggetto, essendo poste in essere all’interno di consorzi ed altre strutture associative analoghe, non possono configurarsi come prestazioni derivanti da un rapporto di subappalto; conseguentemente le società consorziate erano tenute ad assoggettare l’operazione ad Iva secondo le regole ordinarie.
Con la recente circolare l’Agenzia delle Entrate (sulla scorta del fatto che il consorzio, nel caso in cui abbia rilevanza giuridica esterna ed eserciti un ruolo di coordinamento dell’attività dei singoli consorziati, si inserisce nello svolgimento dell’attività tra i consorziati ed i terzi) ha evidenziato che le prestazioni di servizi rese dai consorziati al consorzio hanno la stessa natura di quelle rese da quest’ultimo nei confronti dei terzi, così come previsto per le prestazioni di servizi trasferite tra le parti contraenti di un mandato senza rappresentanza, ai sensi dell’art. 3 terzo comma D.P.R. n. 633/1972.
La norma dispone che "le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario".
Relativamente a quest’ultima disposizione l’Amministrazione finanziaria ha più volte chiarito (tra le altre Risoluzione n. 6/1998 e Risoluzione n. 146/1999) che la norma oltre a qualificare come prestazioni di servizi le operazioni trasferite oggetto del mandato, consente alle suddette operazioni di mantenere la stessa natura oggettiva delle prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza.
Pertanto nel rapporto in oggetto sono configurabili due distinte operazioni (l’una tra terzo e mandatario e l’altra tra mandante e mandatario), che devono essere oggetto di autonoma fatturazione, ed il servizio reso o ricevuto dal mandatario nei confronti del mandante assume la stessa qualificazione oggettiva dell’operazione posta in essere da quest’ultimo nei confronti dei terzi.
Nella Circolare l’Agenzia delle Entrate, in virtù del fatto che le prestazioni rese dalle società consorziate nei confronti dei propri consorzi rivestono lo stesso carattere di quelle rese o ricevute dal consorzio nei confronti dei terzi ha affermato che le precisazioni precedentemente evidenziate in ordine alle prestazioni di servizi effettuate nell’ambito del contratto di mandato senza rappresentanza valgono anche per le prestazioni di servizi rese dalle società consorziate verso il consorzio.
In questo modo si consente anche per queste ultime operazioni, nel caso in cui, naturalmente, esse siano riconducibili alle operazioni di cui all’art. 17 sesto comma lett. a) D.P.R. n. 633/1972 l’applicazione del meccanismo del reverse charge.
E’ stato precisato che nel rispetto del criterio del legittimo affidamento, previsto dal comma 2 dell’art. 10 Legge n. 212/2000 le prestazioni di servizi rese dalle società consorziate fatturate senza applicazione del meccanismo del reverse charge, in conformità alle indicazioni fornite dalla Circolare n. 37/E del 2006, saranno considerate regolarmente fatturate.

Per approfondimenti normativi:
- art. 10 Legge n. 212/2000;
- art. 17 sesto comma lett. a) D.P.R. n. 633/1972;
- Risoluzione Min. Finanze n. 6/1998;
- Risoluzione Min. Finanze n. 146/1999;
- Circolare Agenzia Entrate n. 19/E del 4 Aprile 2007;
- Circolare Agenzia Entrate n. 37/2006.


Documentazione tratta dalla Newsletter periodica della Esa Software S.p.A. - Rimini


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