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Con una Circolare l’Aci ha reso noti i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’applicazione degli ecoincentivi.
Fra le novità di maggiore importanza si segnala che il beneficio rottamazione spetta anche al locatario che rottama una vettura intestata a proprio nome od a nome di un familiare e sale su una nuova vettura acquistata in leasing.
Gli ecoincentivi sono possibili per la persona giuridica a fronte della medesima intestazione del veicolo rottamato e di quello acquistato.
Non ha diritto all’incentivo la società che demolisce un veicolo intestato ad una persona fisica della società. Delucidazioni sono state fornite anche sulla possibilità di sommare i benefici concessi dalla Legge Finanziaria e sul limite di emissioni del veicolo a cui fare riferimento: il limite da considerare è quello relativo al tipo di alimentazione meno inquinante riportato nella carta di circolazione.
Altri chiarimenti riguardano la possibilità di beneficiare degli incentivi per gli eredi e sulla demolizione del veicolo anteriore all’acquisto della vettura nuova.
E' stato confermato che i veicoli cosiddetti "chilometri zero" e quelli fiscalmente "nuovi" non hanno diritto ai benefici. Passiamo ad illustrare i chiarimenti con maggiore dettaglio.
La persona fisica o giuridica che acquista un veicolo per attività di impresa è tenuto a rispettare il limite massimo delle agevolazioni fruibili in un triennio oltre il quale le stesse si trasformano in aiuti di Stato (attualmente 200mila euro).
Si deve pertanto presentare al Pra una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si attesta il rispetto della regola di aiuti de minimis.
Il titolo per poter dimostrare la data di acquisto del veicolo è il contratto di acquisto o qualsiasi atto o documento in uso nella pratica commerciale, purché impegnativo tra le parti ed in grado di comprovare l’effettivo acquisto del veicolo.
La documentazione si presenta in fotocopia al Pra per consentire, nella fase di verifica, l’associazione fra il veicolo acquistato e quello demolito.
Non rientrano nelle agevolazioni previste dalla Finanziaria 2007 i veicoli cosiddetti "chilometri zero", né i cosiddetti veicoli fiscalmente "nuovi" che, essendo già immatricolati, sono nuovi solo ai fini fiscali dell’applicazione dell’Iva.
L’impossibilità di produrre copia del certificato di rottamazione all’atto di immatricolazione/iscrizione del veicolo non è causa ostativa al godimento dei benefici. In caso di mancata consegna del certificato di rottamazione allegato alle formalità di iscrizione del veicolo nuovo è necessario che venga annotata negli archivi del PRA l’avvenuta cessazione della circolazione e venga rilasciato il certificato di radiazione. Il concessionario deve conservare copia del certificato di radiazione del veicolo.
Non è possibile presentare un'autocertificazione attestante la rottamazione.
Spettano i benefici in caso di acquisto di un veicolo nuovo da cointestare a due soggetti a fronte della rottamazione di un veicolo intestato solo a uno dei soggetti od ad un familiare convivente di uno dei nuovi intestatari (occorre presentare lo stato di famiglia).
Il bonus spetta anche se viene consegnato per la rottamazione un veicolo intestato a due o più persone non legate da rapporto di familiarità e ne viene acquistato uno nuovo intestato ad uno solo dei soggetti o a un familiare convivente con uno di loro. Gli altri contestatari dei veicolo da demolire dovranno sottoscrivere una dichiarazione di consenso corredata dalla fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori.
Si usufruisce dei benefici anche in caso di demolizione del veicolo anteriore alla data del contratto di acquisto del veicolo nuovo purchè la rottamazione e l’acquisto del veicolo siano stati effettuati tra il 3 ottobre 2006 e il 31 dicembre 2007, come previsto dalla Finanziaria per il 2007.
Per le formalità di radiazione effettuate in data successiva all’acquisto del veicolo nuovo si conferma che la consegna del veicolo al rottamatore e la radiazione al Pra deve essere effettuata entro 15 giorni decorrenti dalla data di consegna del veicolo nuovo (questa data sarà dichiarata dall’acquirente con apposito modulo). L’erede che rottama un veicolo intestato ad un soggetto deceduto può beneficiare degli ecoincentivi, in quanto subentra in tutti i diritti e gli obblighi del de cuius.
Le agevolazioni per la rottamazione di un veicolo in cambio dell’acquisto di un nuovo veicolo possono essere concesse per successioni aperte dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, mentre potranno beneficiare del contributo per la rottamazione di un veicolo Euro 0 o Euro 1 senza sostituzione le successioni aperte dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2007. L’incentivo spetta nel caso di rottamazione per riacquisto di un veicolo nuovo, sia nella rottamazione senza sostituzione. Per comprovare il proprio diritto è necessario produrre al PRA una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti la qualità di erede e la data dell’avvenuto decesso. In alternativa può essere presentato in fotocopia l’atto di accettazione dell’eredità.
I benefici spettano anche qualora la successione non sia stata chiusa e vi siano più eredi. In presenza di più eredi uno solo può usufruire dei benefici dietro consenso degli altri aventi diritto: è necessario allegare alla formalità di radiazione una dichiarazione di consenso alla richiesta di agevolazione sottoscritta dagli altri eredi, corredata dalla fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori. Se gli eredi che cointestano il veicolo sono più di uno, il beneficio è ripartito.
I locatari rottamando un veicolo loro intestato o intestato ad un loro convivente, possono usufruire delle agevolazioni per la rottamazione di autovetture o autoveicoli Euro 0 o Euro 1 con riacquisto di autovetture nuove Euro 4 o Euro 5 (che per ora ancora non sono sul mercato), per la rottamazione di autocarri euro 0 o Euro 1 e riacquisto di veicoli nuovi di minore impatto ambientale di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate Euro 4 o Euro 5 o per acquisto di autovetture con alimentazione esclusiva o doppia a gas metano, Gpl, alimentazione elettrica o a idrogeno (1.500 euro ai quali si aggiungono altri 500 euro se le emissioni di Co2 sono inferiori a 120 grammi per chilometro). Il veicolo nuovo sarà intestato alla società di leasing. La dichiarazione sostitutiva del concessionario dovrà indicare i dati identificativi della società di leasing e del locatario.Prima iscrizione oltre i termini di legge.
I benefici non spettano in caso di acquisto di un nuovo veicolo con rottamazione la cui richiesta di formalità al PRA venga effettuata dopo la scadenza del termine di 60 giorni dalla data di immatricolazione del veicolo, prevista dal D. Lgs. n. 285/1992. Il termine di 60 giorni rappresenta un termine perentorio entro il quale la procedura di iscrizione dei veicoli al Pra deve concludersi.
Per approfondimenti normativi:
- D. Lgs. n. 285/1992.
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